DIRITTI REALI E FALLIMENTARI - Studio Legale Murgia

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Chi è legittimato a impugnare la dichiarazione di fallimento della società?
 
Ai sensi dell’art. 18 l. fall, sia il debitore che «qualunque interessato» è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento allorquando da quest’ultima possano derivagli «effetti riflessi negativi» morali o patrimoniali.  

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 7190/19; depositata il 13 marzo)

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7190/19, depositata il 13 marzo.

La vicenda

La Corte d’Appello dichiarava l’inammissibilità del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. In particolare la Corte sosteneva che l’istante non fosse legittimato ad impugnare la sentenza di fallimento dato che egli, al momento della dichiarazione di fallimento, non era mai stato socio della fallita né amministratore della stessa: all’epoca del fallimento egli, infatti, ricopriva la carica di liquidatore della società.
 
L’istante propone ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte del riesame avrebbe – erroneamente – trascurato che egli stesso «oltre a essere stato l’amministratore della società fino alla data di esecuzione del sequestro penale delle quote della stessa, è stato ritenuto il sostanziale titolare delle quote della stessa, giacché, in mancanza, il sequestro e la successiva confisca non avrebbero avuto alcun fondamento».
 
 
La legittimazione. La S.C. precisa che l’art. 18 l. fall. «legittima al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento il debitore e qualunque interessato», legittimazione che spetta «iure proprio», dunque, anche all’amministratore di società di capitali. Tale legittimazione, infatti, rappresenta un mezzo impugnatorio diretto a «rimuovere gli effetti riflessi negativi», sia morali che patrimoniali, che possono derivare a seguito dalla dichiarazione di fallimento.
 
Di conseguenza, rimarca la Corte, non è rilevante se al momento della dichiarazione di fallimento l’istante fosse, o meno, l’amministratore, stante che lo stesso abbia subito un danno a seguito della dichiarazione medesima.
 
Nella specie, è pacifico che il provvedimento di sequestro dell’intero compendio aziendale e del capitale sociale è stato emesso in danno all’odierno ricorrente sebbene, in quel momento, non era l’amministratore ma il liquidatore della società. Ciò premesso, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte d’Appello.

 
Tratto dalla rubrica "Diritto e Giustizia"
 
 
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